Nuova Legge Sicurezza e Impianti Rilevatori

 

Nuova Legge Sicurezza e Impianti Rilevatori

Il nuovo regolamento

Col DL 145/23 e la successiva modifica avvenuta con l’articolo 13-ter è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova disciplina riguardante le locazioni con finalità turistiche. Riguarda le locazioni brevi, ovvero della durata di 30 giorni, e le attività turistico ricettive in generale. Il Ministero del turismo ha creato un codice identificativo nazionale, chiamato CIN che andrà assegnato, mediante procedura automatizzata alle seguenti attività:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione con finalità turistiche;
  • abitazioni destinate alle locazioni brevi (massimo 30 giorni);
  • strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per farsi assegnare il codice CIN dal Ministero del turismo è necessario inoltrare per via telematica una richiesta assieme alla dichiarazione sostitutiva unica. A fare richiesta può essere il locatore delle unità immobiliari o il titolare delle strutture turistico-ricettive.

I requisiti di sicurezza:

Nuova Legge Sicurezza e Impianti Rilevatori | Beinasco | Torino | FIGURA 1 SICUREZZA

 

fig. 1

requisiti necessari saranno:

  • il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente;
  • l’installazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • la presenza di estintori portatili a norma di legge ubicati in posizioni accessibili, in particolare in prossimità degli accessi, e in vicinanza delle aree di maggior pericolo, e in ogni caso, da installarsi in ragione di uno ogni 200m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
  • L’attestazione relativa, al suddetto punto è richiesta soltanto ai locatori che svolgono attività di locazione in forma imprenditoriale (la locazione breve rientra in questa definizione se supera più di 4 appartamenti indipendentemente da chiunque la eserciti); invece estintori e rilevatori gas e monossido di carbonio saranno richiesti in ogni caso. Ricordiamo che il rispetto della normativa vigente non è facoltativo ma rappresenta un obbligo ai fini della legge per qualsiasi tipo di locatore indipendentemente dall’esercizio dell’attività imprenditoriale. La legge su questo punto è, come si legge un pò confusa, quindi bene specificarlo

Fig.2

 

Fig.3

Per evitare che i locatori meno scrupolosi attestino la sicurezza dell’impianto elettrico senza consultare alcun impiantista, nel modulo dovranno comparire le seguenti dichiarazioni per le unità immobiliari ad uso abitativo:
impianto realizzato prima del 13/3/90 conferme ai requisiti del DM 37/08, art. 6 comma 3;
impianto realizzato a partire dal 13/3/90 , dotato di dichiarazione di conformità (L. 46/90 DM 37/08). Per le regole di installazione dei rilevatori per gas combustibili in ambito domestico vedere TNE 12/17,pagina 14 e seguenti Sono previste sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge, in particolare destinate a chiunque conceda in affitto locazioni ad uso abitativo o turistico che violano il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla legge. La trasgressione di queste disposizioni di legge può essere punita con una sanzione pecuniaria che va da 600€ ai 6000€ per ciascuna violazione accertata Le sanzioni non verranno applicate se  e medesime carenze sono sanzionate dalla normativa regionale.

Le funzioni di controllo

sono demandate alla Polizia Locale del Comune ove è ubicata l’unità abitativa in locazione. Il richiamo alle sanzioni previste si  concentra sulla violazione degli impianti elettrici e di sicurezza da parte del titolare dell’esercizio di locazione (anche a breve termine ) e a cui fa riferimento il codice CIN precedentemente richiesto secondo le modalità previste dalla legge. Qualora la normativa riguardante gli obblighi previsti per la sicurezza degli impianti venisse violata sono previste le sanzioni definite dalla relativa normativa statale o regionale (as es. il DM 37/08). Gli obblighi verranno applicati a partire dal 60° giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del codice identificativo CIN. Ricordiamo che benché il testo di legge parli di locatori che concedono in affitto anche a breve termine unità abitative con finalità imprenditoriali, le norm e le sanzioni relative alle trasgressioni riguardanti gli impianti elettrici e di sicurezza si APPLICANO SEMPRE A QUALSIASI LOCATORE. È molto importante porre una particolare attenzione su questo punto onde evitare di incorrere in sanzioni pecuniarie a causa di una incomprensione del testo di legge, in verità assai contorto.

Ambiente Domestico

Dobbiamo premettere che i rilevatori di gas in ambiente domestico sono del tutto facoltativi. Detto questo doveroso inciso, per motivi di sicurezza noi comunque consigliamo vivamente il lo stesso il loro utilizzo. La loro installazione deve essere eseguita da un professionista in quanto la regolazione deve essere eseguita molto accuratamente. Un rilevatore installato e regolato in modo scorretto fornirebbe una falsa sicurezza e sarebbe controproducente perché non sarebbe più in grado di avvertire e far mettere al riparo le persone in tempo dal pericolo di esplosioni e fughe di gas potenzialmente mortali. La corretta installazione è specificata dalla norma CEI EN 50244 del 2017. La medesima norma del 2001 compare ancora nel catalogo CEI ma risulta superata. Il rilevatore di gas Questa categoria di apparecchi è soggetta alla norma CEI UNI 50194-1 denominata « Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici. Parte 1: Metodi di prova e requisiti di prestazione». Un rivelatore di gas è costituito da un sensore e da un dispositivo di allarme acustico e visivo (il rivelatore di tipo B) può anche comprendere un ulteriore segnale di uscita che permette di comandare il dispositivo (rivelatore tipo A). Il rilevatore ha lo scopo di evitare un’esplosione a causa di una fuga di gas metano o gpl. Com’è noto un’esplosione può avvenire soltanto se la concentrazione di gas nell’aria supera il limite altrimenti non ci sono abbastanza molecole di gas in aria da avviare il processo di combustione.
(LEL: Lower Explosive Limit). Bisogna perciò rispettare anche i limiti di infiammabilità (UEL: Upper Explosive Limit) per evitare che manchi l’ossigeno, che ha la funzione di comburente nell’aria.

Idoneità

Il rilevatore deve essere idoneo al tipo di gas, la dicitura deve essere riportata sul rilevatore e deve essere visibile all’utente anche dopo l’installazione. La soglia di allarme del rilevatore non deve essere impostata dall’utente.
Il costruttore può scegliere il valore di soglia tra 3% e 20% di LEL. Quando è attivo l’allarme del rilevatore è di colore Rosso assieme ad un allarme sonoro. L’installazione del rivelatore di gas Un rivelatore di gas dovrebbe essere installato in tutti gli ambienti dove sono presenti apparecchi a gas, soprattutto in cucina, ad una distanza inferiore ai 30cm dal soffitto: deve essere istallato al di sopra di una possibile fuga di gas, perché l’aria è più pesante del metano che tenderà a salire.

Nella scelta dell’altezza si dovrà comunque tenere in considerare la presenza di un dispositivo di riarmo manuale dell’allarme azionabile dall’utente. Bisognerà invece premunirsi di installare, seguendo principi totalmente  posti, il rilevatore di gas GPL. Il quale essendo più pesante dall’aria andrà installato nel punto più basso, ad un altezza non maggiore di 10 cm dal pavimento. In questo caso si consiglia di posizionare il rilevatore GPL in un  punto non soggetto a spruzzi a meno che non siano presenti protezione adeguate (IPX4)

Per quali categorie di persone è consigliata l’installazione di rilevatori in ambiente domestico:

  • La guida CEI 64-21, TNE 2/17 e seguenti suggerisce l’installazione di rilevatori di gas metano e/o gpl nelle unità immobiliari occupate da persone:
  • in età avanzata (D1)
  • con difficoltà motoria negli arti inferiori (D2)
  • difficoltà motoria negli arti superiori (D3)
  • problematicità nella percezione visiva (D4)
    e/o affette da cecità (D5)
  • difficoltà cognitive.

Perché in questi casi la risposta dall’allarme dell’utente può risultare tardiva e questo può mettere a repentaglio la salute della persona. Dove non installare i rilevatori di GAS:

  • NON installare un rilevatore, sia esso di Gas Metano o GPL, in uno spazio chiuso (esempio: dentro un armadio o dietro una tenda)
  • vicino ad una porta, ad una finestra o ad un estrattore d’aria.
  • in tutti i punti in cui il movimento dell’aria è ostacolato da mobili e arredi.
  • NON vanno installati mai direttamente sopra un lavello, oppure subito sopra o accanto ai fornelli

In ogni caso per stabilire il punto di installazione è necessario sempre fare ricorso alle indicazioni del costruttore del rilevatore, soprattutto quando il rilevatore è adatto a segnalare la presenza anche di monossido di carbonio. L’alimentazione elettrica del rilevatore dovrà inoltre essere diretta e non mediante presa a spina. Il sensore può anche essere alimentato anche a batteria.

 

 

 

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